CARABINIERE, DIFESO DALL’AVV. GIULIO MURANO: il Giudice del Tribunale Militare di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere, per insussistenza del fatto, in ordine al contestato reato di DISERZIONE AGGRAVATA.

NOTA A SENTENZA TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Con la sentenza in commento, il Giudice del Tribunale Militare di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere, per insussistenza del fatto, in ordine al reato di DISERZIONE AGGRAVATA, contestato ad un Carabiniere, asseritamente assentatosi dal servizio per oltre 5 giorni consecutivi, senza giusto motivo.

Il Giudice rilevava, correttamente, come l’assenza fosse, in realtà, pienamente giustificata, a fronte della certificazione medica resa da medico civile ma convalidata dall’autorità sanitaria militare, che aveva persino avviato, d’ufficio, l’iter per l’eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate dal carabiniere.

Dunque, l’avvio d’ufficio dell’iter per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, da parte del Comando competente, implica la convalida dell’accertamento della lesione contenuto nelle certificazioni del medico civile, ed esclude, conseguentemente che il medesimo Comando possa revocare in dubbio l’esistenza della lesione contestando il reato di diserzione, di cui all’art. 47 del c.p.m.p..

Per la stessa ragione, non può sostenersi l’accusa di SIMULAZIONE DI INFERMITÀ, per la quale, quindi, il Giudicante dichiara di non doversi procedere.

Sul punto, il Giudice del Tribunale Militare delibera, altresì, di dover escludere il valore probatorio delle testimonianze sull’asserita assenza dal domicilio del Carabiniere indagato, negli orari nei quali lo stesso doveva trovarsi a disposizione per l’eventuale visita fiscale di controllo.

Correttamente, infatti, il Giudicante prende atto del fatto che le visite fiscali non hanno avuto luogo, e che, in ogni caso, l’eventuale e non provata assenza dal domicilio, decorso oltre un mese dall’infortunio e nel corso della regolare somministrazione della terapia farmacologica, era pienamente compatibile con la sussistenza di una lesione, sebbene in via di guarigione.

 

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